CAMERA DEI DEPUTATI

N. 7053

 

   


 

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

                                                               Referendum costituente per l'istituzione del Parlamento di Ausonia

                                                                                                   Presentata il 1^ giugno 2000 - (Annunziata il 6 giugno 2000)

 PROGETTO DI LEGGE - N. 7053

 



        Onorevoli Colleghi! - Il dibattito sul federalismo, che si e' imposto ormai da anni nelle istituzioni e nel Paese grazie alla battaglia politica condotta dalla Lega, non e' purtroppo approdato ad alcun esito concreto, per l'incapacita' di autoriforma di questo sistema. E' superfluo ricordare a questo proposito il fallimento di tutti i tentativi di riforma elaborati dalle diverse Commissioni bicamerali, che si sono succedute nelle ultime legislature ed anche in quella attualmente in corso.
        A fronte di questa incapacita' del sistema politico sta il desiderio di maggiore liberta' e di autogoverno che proviene dai popoli e dalle comunita' locali che chiedono di affrancarsi da un centralismo sempre piu' soffocante.
        Le diverse iniziative che hanno caratterizzato l'agire politico della Lega si sono costantemente mosse nella direzione di rendere sempre piu' consapevoli i popoli del nord e del sud del Paese di queste aspirazioni e di dare loro rappresentanza nelle istituzioni.
        E' in questo quadro che nasce il progetto della devolution, che, anche sulla scorta di quanto realizzatosi in altri ordinamenti europei (Regno Unito), configura un processo politico che, partendo dal basso, cioo' dal popolo sovrano, mira a realizzare un significativo spostamento di funzioni e di sovranita' dal centro dell'ordinamento verso le comunita' locali.
        Con la presente proposta di legge costituzionale, partendo da queste premesse, si prevede l'indizione di un referendum costituente tra i cittadini residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio (limitatamente alle province di Latina e di Frosinone), Molise, Puglia e Sicilia per la istituzione di un Parlamento autonomo che abbia competenza esclusiva nelle seguenti materie:

                a) fiscalit� generale, imposte e tasse;

                b) previdenza e pensioni;

                c) ordine pubblico e sicurezza interna;

                d) politica economica, ordinamento bancario e sviluppo delle imprese;

                e) istruzione pubblica;

                f) sanit�;

                g) gestione del patrimonio naturale, archeologico, storico e artistico;

                h) rapporti istituzionali con l'Unione europea.

        Si stabilisce che abbiano diritto a partecipare al referendum i cittadini maggiorenni residenti nelle regioni sopra indicate da almeno quattro anni alla data del referendum.
        L'esito positivo del referendum condurrebbe conseguentemente all'istituzione di un Parlamento autonomo per le regioni del sud, con competenze nelle materie sopra elencate e dotato di diritto di veto sulle leggi approvate dal Parlamento italiano in tali materie.
        All'articolo 3 della proposta di legge costituzionale si prevede, in fine, che il costituendo Parlamento di Ausonia sia composto da centoventi membri eletti a suffragio universale diretto e con metodo proporzionale dai cittadini maggiorenni residenti in una delle regioni di cui all'articolo 1 da almeno quattro anni alla data delle elezioni.

 

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

 

Art. 1.


        1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e' indetto un referendum costituente tra i cittadini residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, limitatamente alle province di Latina e di Frosinone, Molise, Puglia e Sicilia, che costituiscono l'Ausonia, avente il seguente quesito:

        "Volete voi che l'Ausonia, costituita dalle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, limitatamente alle province di Latina e di Frosinone, Molise, Puglia e Sicilia, abbia un Parlamento autonomo con competenza esclusiva in materia di:

                a) fiscalita' generale, imposte e tasse;

                b) previdenza e pensioni;

                c) ordine pubblico e sicurezza interna;

                d) politica economica, ordinamento bancario e sviluppo delle imprese;

                e) istruzione pubblica;

                f) sanita';

                g) gestione del patrimonio naturale, archeologico, storico e artistico;

                h) rapporti istituzionali con l'Unione europea?".

        2. Hanno diritto di partecipare al referendum di cui al comma 1 tutti i cittadini maggiorenni residenti nelle regioni di cui al medesimo comma da almeno quattro anni alla data del referendum stesso.
        3. La proposta soggetta a referendum e' approvata se e' raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
        4. La legge determina le modalita' di attuazione del referendum costituente.

Art. 2.


        1. A seguito dell'esito positivo del referendum costituente di cui all'articolo 1 e' istituito il Parlamento di Ausonia.
        2. Fatte salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Parlamento di Ausonia ha competenza esclusiva nelle seguenti materie:

                a) fiscalita' generale, imposte e tasse;

                b) previdenza e pensioni;

                c) ordine pubblico e sicurezza interna;

                d) politica economica, ordinamento bancario e sviluppo delle imprese;

                e) istruzione pubblica;

                f) sanita';

                g) gestione del patrimonio naturale, archeologico, storico e artistico;

                h) rapporti istituzionali con l'Unione europea.

        3. Il Parlamento di Ausonia ha diritto di veto sulle leggi emanate dal Parlamento italiano nelle materie che sono di competenza delle regioni che compongono l'Ausonia, ai sensi della Costituzione italiana.

Art. 3.


        1. Nella sua prima composizione il Parlamento di Ausonia e' formato da centoventi membri, eletti a suffragio universale, diretto e con metodo proporzionale. Conseguentemente il numero dei componenti della Camera dei deputati e' diminuito di ottanta unita' e quello dei componenti del Senato della Repubblica di quaranta unita'.
        2. Sono elettori tutti i cittadini maggiorenni residenti in una delle regioni di cui all'articolo 1 da almeno quattro anni alla data delle elezioni.

 

 


                                 CAMERA DEI DEPUTATI

 

                          N. 7054


 

PROPOSTA DI LEGGE

 

Istituzione del Ministero per la questione meridionale

 Presentata il 1^ giugno 2000 - (Annunziata il 6 giugno 2000)

                                                                                                                 PROGETTO DI LEGGE - N. 7054


        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge riproduce un'analoga iniziativa popolare promossa dal movimento politico Lega Sud ed è diretta all'istituzione di un Ministero per la questione meridionale.
        Questo progetto va letto in stretta correlazione con altre iniziative intraprese dalla Lega Nord ed in particolare con quelle relative all'istituzione di un analogo Ministero per la questione settentrionale.
        Occorre prendere atto che l'attuale organizzazione centralistica dell'amministrazione dello Stato non è in grado di corrispondere alle esigenze di sviluppo economico di determinate aree del Paese, ne' di rispondere tempestivamente alle richieste di servizi che provengono dalla società civile.
        Sono sotto gli occhi di tutti le gravi e perduranti carenze che caratterizzano il nostro sistema di infrastrutture e di organizzazione dei servizi, in particolare quelli inerenti alla produzione ed agli scambi. Pur essendo questa una situazione purtroppo generalizzata nel Paese, non v'è dubbio che si imponga ad un legislatore razionale di considerare le diverse peculiarità della "questione settentrionale" e di "quella meridionale" e di dare loro una distinta proiezione istituzionale.
        Non si deve neppure dimenticare che la "questione meridionale" e' stata per lo più interpretata, dai governi che si sono succeduti in questi decenni, come un problema da risolvere in un'ottica marcatamente assistenzialistica. Tale prospettiva non solo non ha giovato allo sviluppo di queste zone, come indicano i drammatici dati sulla disoccupazione, ma ha favorito forme di corruzione e di inquinamento dello stesso consesso politico.
        Si intende quindi istituire un Ministero con funzioni radicalmente diverse da quelle che hanno caratterizzato il Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed investito di compiti di coordinamento, deregolamentazione e sburocratizzazione. In particolare , si prevede che lo scopo operativo del costituendo Ministero sia quello di avviare tutte le iniziative e tutte le procedure legislative, amministrative, fiscali, finanziarie, ordinarie e straordinarie atte a garantire l'applicazione del principio di sussidiarieta' sancito dagli Atti e Trattati europei e con le prescrizioni ed i vincoli già sanciti dalla legge 30 dicembre 1989, n. 439 ("Carta europea dell'autonomia locale").
        Entro e non oltre un anno dalla sua istituzione, il Ministero per la questione meridionale dovrà predisporre una proposta articolata di intervento normativo volta a ridistribuire le funzioni attribuite agli organi periferici dello Stato presenti nei territori del meridione alle regioni, province e comuni, unitamente alle risorse umane, finanziarie, strutturali e strumentali. In tale normativa si dovrà in particolare prevedere la soppressione delle agenzie e degli uffici territoriali di Governo con particolare riferimento alle prefetture ed alle agenzie fiscali. Gli stessi commissari di Governo dovrebbero essere designati con nuovi criteri e nuove funzioni.
        E' da ultimo importante sottolineare che il Ministero per la questione meridionale è investito di importanti funzioni preparatorie del referendum consultivo per l'istituzione del Parlamento di Ausonia, proposta attraverso un distinto progetto di legge.

 

 

PROGETTO DI LEGGE - N. 7054


 

PROPOSTA DI LEGGE

 

Art. 1.

 

(Istituzione)


        1. E' istituito il Ministero per la questione meridionale.

Art. 2.

 

(Competenze)


        1. Lo scopo operativo del Ministero per la questione meridionale è quello di avviare tutte le iniziative e tutte le procedure legislative, amministrative, fiscali, finanziarie, ordinarie e straordinarie atte a garantire l'applicazione del principio di sussidiarieta' sancito dagli Atti e Trattati europei, con le prescrizioni ed i vincoli sanciti dalla legge 30 dicembre 1989, n. 439, recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985".
        2. Per rispondere alle esigenze delle collettività locali nella definizione delle strutture amministrative di cui intendono dotarsi, il Ministero per la questione meridionale predispone, entro e non oltre un anno dalla sua istituzione, una proposta articolata d'intervento normativo volta a ridistribuire le funzioni attribuite agli organi periferici dello Stato presenti nei territori del meridione alle regioni, province e comuni, unitamente alle risorse umane, finanziarie, strutturali e strumentali. La normativa deve prevedere:

                a) modifiche strutturali all'organizzazione del Governo della Repubblica, prevedendo la soppressione delle agenzie e degli uffici territoriali di Governo, con particolare riferimento alle prefetture ed alle agenzie fiscali;

                b) nuovi criteri di nomina dei commissari di Governo;
                c) l'esercizio delle funzioni necessarie alla preparazione del referendum consultivo per l'istituzione del Parlamento di Ausonia.

        3. Nei Ministeri interessati, nelle regioni, nelle province e nei comuni restano bloccate le assunzioni fino alla piena realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, fatto salvo il turn-over.

Art. 3.

 

(Dotazione finanziaria)


        1. La dotazione finanziaria del Ministero per la questione meridionale, relativa alle risorse umane e strutturali, e' a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.

 

(Cessazione)


        1. Il Ministero per la questione meridionale cessa di esistere a decorrere dalla data in cui diventerà operativo il Parlamento di Ausonia.


 

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